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ANDRANO [terza categoria]
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NORME GENERALI SVOLGIMENTO GARE
OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'
CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^ CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA
hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:
ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1988 IN POI
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1988.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 (ex art. 12) - comma 5 del codice di giustizia sportiva.
CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^ CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA
hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:
ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1988 IN POI
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1988.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 (ex art. 12) - comma 5 del codice di giustizia sportiva.
carletto- Ospite
Re: ANDRANO [terza categoria]
AMMENDE PER RINUNCIA
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:
1ª rinuncia
E 150,00
2ª rinuncia
E 250,00
3ª rinuncia
E 500,00
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro.
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.
Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
e) i calciatori di riserva.
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
- il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;
- nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:
1ª rinuncia
E 150,00
2ª rinuncia
E 250,00
3ª rinuncia
E 500,00
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro.
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.
Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
e) i calciatori di riserva.
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
- il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;
- nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
carletto- Ospite
Re: ANDRANO [terza categoria]
ORDINE PUBBLICO
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.
Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.
TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE
Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si riporta, qui di seguito, il testo dell’Art. 62 comma 4 delle N.O.I.F. relativamente alla tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare ufficiali: “Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza “ In virtu’ di tanto si precisa, quindi, che il servizio d’ordine sostitutivo dovrà essere predisposto solo ed unicamente qualora non vi fosse la presenza della Forza Pubblica (Carabinieri, polizia, Guardia di Finanza e Vigili Urbani) presso l’impianto sportivo.
Gli Arbitri delle gare non consentiranno la presenza a bordo campo di qualunque Dirigente o tesserato con funzioni di servizio d’ordine sostitutivo in presenza di forze dell’ordine all’uopo preposte.
Si confida nella sensibilità e necessaria collaborazione delle Società.
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.
Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.
TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE
Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si riporta, qui di seguito, il testo dell’Art. 62 comma 4 delle N.O.I.F. relativamente alla tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare ufficiali: “Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza “ In virtu’ di tanto si precisa, quindi, che il servizio d’ordine sostitutivo dovrà essere predisposto solo ed unicamente qualora non vi fosse la presenza della Forza Pubblica (Carabinieri, polizia, Guardia di Finanza e Vigili Urbani) presso l’impianto sportivo.
Gli Arbitri delle gare non consentiranno la presenza a bordo campo di qualunque Dirigente o tesserato con funzioni di servizio d’ordine sostitutivo in presenza di forze dell’ordine all’uopo preposte.
Si confida nella sensibilità e necessaria collaborazione delle Società.
carletto- Ospite
Re: ANDRANO [terza categoria]
CAMBIO DELLE MAGLIE
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI
Per la stagione sportiva 2008/2009 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.
RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE DELLE GARE
Eventuali richieste di anticipazione, posticipazione della data di effettuazione o dell'ora di inizio della gara, dovranno essere inoltrate dalla Società ospitante, direttamente interessata, la quale dovrà allegare il consenso scritto della società ospitata.
Tali richieste dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale, corredate di quanto richiesto, entro sette giorni precedenti la gara.
Non saranno tenute in considerazione le richieste giunte intempestivamente e quelle relative alle ultime quattro giornate di campionato.
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI
Per la stagione sportiva 2008/2009 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.
RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE DELLE GARE
Eventuali richieste di anticipazione, posticipazione della data di effettuazione o dell'ora di inizio della gara, dovranno essere inoltrate dalla Società ospitante, direttamente interessata, la quale dovrà allegare il consenso scritto della società ospitata.
Tali richieste dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale, corredate di quanto richiesto, entro sette giorni precedenti la gara.
Non saranno tenute in considerazione le richieste giunte intempestivamente e quelle relative alle ultime quattro giornate di campionato.
carletto- Ospite
IN TESTA!
Oggi Abbiamo Vinto 3 a 2...Primo Tempo deludente,perdevamo dopo 5 minuti 1 a 0. Nella ripresa siamo entrati meglio in partita,ma dopo diverse occasioni sbagliate siamo anche rimansti in 10 per l'espulsione di un difensore.Ma a 10 min dalla fine grazie a 2 calci d'angolo e un punizione siamo riusciti a ribalatare il risultato e fare 3 reti..anche se alla fine abbiamo subito la seconda rete...Ma va bene così!!!PRIMI IN TESTA E DUE VITTORIE CONSECUTIVE CONTRO LE DUE SQUADRE FORSE PIU' FORTI DEL CAMPIONATO...QUELLA DI OGGI SICURO....
FORZA ANDRANO!!!
FORZA ANDRANO!!!

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Data d'iscrizione: 15.10.08
Re: ANDRANO [terza categoria]
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carletto- Ospite
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